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Statuto   versione testuale

Articolo 1

Costituzione in Associazione e denominazione

È costituita in Italia, un'Associazione per il coordinamento dei siti di ispirazione cattolica, disciplinata dalle norme degli articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché dalle norme del presente statuto, denominata WEBCATTOLICI ITALIANI.

 

 

Articolo 2

Sede 

L'Associazione ha sede sociale attualmente in Roma, Via Aurelia n,468.

Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l'indirizzo della sede sociale purché nell'ambito del Comune di Roma.

L'Associazione potrà istituire, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza ovunque in Italia.

 

 

Articolo 3

Caratteri dell'Associazione e scopo

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha alcuna finalità di lucro ed ha il seguente scopo:

offrire un punto di riferimento per i siti informatici di ispirazione cattolica, che si riconoscano nella piena comunione della Chiesa Cattolica, secondo i criteri indicati dal can. 205 del Codice di diritto canonico, e ne accettino il magistero;

promuovere attività formative, educative e culturali, utilizzando Internet o in relazione al mondo della rete informatica, secondo i principi della morale cristiana e in ascolto del magistero della Chiesa Cattolica;

diffondere iniziative e proposte di carattere pastorale e culturale che favoriscano la diffusione di contenuti di fede nel World Wide Web;

favorire il dialogo tra i diversi livelli delle strutture ecclesiali per l'uso delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione;

incoraggiare l'utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione da parte delle realtà cattoliche;

 

 

Articolo 4

Attività strumentali per il raggiungimento dello scopo associativo 

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività strumentali:

designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organizzazioni e commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta od ammessa;

o offrire servizi agli associati per la migliore organizzazione e gestione delle loro attività;

promuovere ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento, dibattiti, conferenze, seminari, convegni, esposizioni;

realizzare, sviluppare e offrire soluzioni software, tecnologie infrastrutturali, servizi di connettività, supporti hardware e telematici e quant'altro possa favorire lo sviluppo e l'accesso del mondo cattolico alla rete;

effettuare la esecuzione di ricerche storiche e scientifiche, la realizzazione di pubblicazioni divulgative e di prodotti editoriali in genere, purché su argomenti rientranti negli scopi associativi, multimediali, in rete, audiovisivi, ed ogni altra attività atta a sviluppare gli scopi associativi.

 in generale ogni altra attività che possa essere utile e strumentale alla realizzazione dello scopo di cui all'art.3.


 

Articolo  5

Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in ogni momento con deliberazione dell'assemblea generale dei Soci in sede straordinaria.

 

 

Articolo  6

Finanziamento 

L'Associazione non ha scopo di lucro; essa trae i mezzi necessari per le sue attività attraverso:

le quote dei Soci fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;

i contributi liberali da parte di enti pubblici e/o privati;

eventuali erogazioni, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche non destinate espressamente a patrimonio;

ogni altro provento comunque conseguito o contributo comunque assegnato.

 

 

Articolo  7

Adesione all'Associazione

Possono essere Soci dell'Associazione oltre i Soci Fondatori e Benemeriti le persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni le cui finalità siano in sintonia con gli scopi dell'Associazione e che possiedono i requisiti necessari per cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni partecipano alle attività dell'Associazione ed esercitano i diritti ed assolvono agli obblighi del presente statuto attraverso il proprio legale rappresentante pro-tempore o persona designata dall'organo gestorio dell'ente che la nomina, e che viene comunicata alla Associazione, e che si presume in carica fino alla ricezione di diversa comunicazione scritta a mezzo raccomandata inviata dall'ente ed indirizzata al Presidente della Associazione.

La domanda di adesione a Socio ordinario, deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta, nel caso di ente, dal legale rappresentante pro-tempore, e nel caso di nomina di persona designata a rappresentarlo diverso dal legale rappresentante la denominazione dell'organo e gli estremi della delibera che lo ha designato, ed indirizzata al Presidente dell'Associazione che la sottoporrà al Consiglio Direttivo stesso per l'approvazione.

 

 

Articolo  8

Soci

L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Soci Benemeriti e Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori i partecipanti all'atto costitutivo e firmatari del presente atto, e che possono essere persone fisiche o enti che vi partecipano attraverso il loro legale rappresentante o persona designata dall'organo gestorio di tale ente.

Sono Soci Benemeriti quanti abbiano sostenuto la valorizzazione della Associazione con opere di particolare rilevanza, attività di sostegno o con il contributo finanziario; essi saranno nominati tali dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Sono Soci Ordinari quanti aderiranno all'Associazione previa domanda sottoscritta come al precedente articolo 7.

I Soci partecipano alla vita associativa in modo continuativo.

La qualifica di Socio Fondatore, Benemerito e Ordinario implica l'accettazione incondizionata dello Statuto dell'Associazione.

L'insieme dei Soci Fondatori, Benemeriti e Ordinari compone l'Assemblea generale dei Soci, nella quale ogni Socio ha diritto di voto.

I Soci Fondatori, i soci Benemeriti ed i Soci Ordinari sono anche tenuti al pagamento, entro 20 giorni dalla data di spedizione della richiesta scritta dell'Associazione, di una quota annuale che potrà essere diversa per le tre categorie di Soci e che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo a far data dal presente atto e che successivamente verrà determinata dal Consiglio Direttivo stesso all'inizio di ogni anno sociale.

La qualifica di Socio si può perdere:

 per dimissioni  scritte;

 per morosità, cioè ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale, con possibilità di reintegrazione con delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote arretrate;

 per radiazione, dovuta a comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, o che danneggi l'immagine dell'Associazione stessa. Essa viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e a suo insindacabile giudizio senza necessità di motivarla al Socio radiato.

Le attività e la collaborazione dei Soci nell'ambito delle iniziative dell'Associazione si intendono prestate a titolo gratuito. Qualora, per un impegno che risulti particolarmente lungo c/o gravoso, ovvero di particolare contenuto tecnico-professionale, la collaborazione non possa considerarsi né saltuaria né provvisoria, il Consiglio Direttivo stabilirà una forma di compenso, dopo aver comunque rimborsato le spese documentate effettuate dal Socio e preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

I Soci dimissionari od esclusi, sono tenuti al regolamento di eventuali pendenze documentate ai sensi della precedente lettera h) e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, o sugli eventuali avanzi di gestione.

 

Articolo  9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

a) l'Assemblea generale  di tutti i Soci;

b) l'Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti.

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Presidente;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

   Versione Integrale dello Statuto (RTF 87 Kb)
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